In materia di armi non è semplice districarsi tra le numerose disposizioni del nostro ordinamento, in quanto più di un fonte legislativa ne tratta, con conseguente difficoltà e giungere ad una classificazione completa di quei "dispositivi" che possiamo definire “armi”.
Una prima e più semplice distinzione si può operare dal punto di vista meramente tecnico: un’arma è un qualsiasi strumento atto a offendere o per sua destinazione naturale, e in questo caso si parla di armi proprie (art. 30 R.D. 773/1931 alias T.U.L.P.S.), o per modalità di impiego, armi improprie (art. 45 Reg. T.U.L.P.S. e art. 4 L. 110/1975), che a differenza delle precedenti non ha lo scopo tipico dell’offesa.
Le cosiddette “armi proprie” contemplano le armi da sparo (ad aria o gas compresso), armi da fuoco (pistole, fucili, ecc.), da taglio o da punta (pugnali, spade, ecc.), da getto (arco, lancia, ecc.), le armi batteriologiche o chimiche, i congegni esplodenti, dirompenti o incendiari (bombe a mano, ecc.).
Relativamente alle armi da sparo e da fuoco corre obbligo evidenziare che nella L. 110/1975 sono presenti ulteriori distinzioni tra armi da guerra («armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico.», art. 1), armi tipo guerra («pur non rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra […] o presentano caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra», art. 1), armi comuni da sparo, che comprendono prevalentemente fucili, rivoltelle e pistole semiautomatiche (art. 2), e armi clandestine, ossia le armi non catalogate o sprovviste dei prescritti numeri e contrassegni come previsto dall’art. 7 della suddetta legge (art. 23).
Dal punto di vista ordinamentale, tuttavia, per reperire una definizione giuridica a tutti gli effetti di “arma” dobbiamo consultare parallelamente gli artt. 585 e 704 del Codice Penale, l’art. 30 del T.U.L.P.S., nonché infine la summenzionata e già sviscerata L. 110/1975.
Ma andiamo per ordine.
L’art. 585 C.P. definisce come armi tutte quelle da sparo e la cui destinazione naturale è l’offesa della persona; tutti gli strumenti atti a offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo; le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.
L’art. 704 C.P. non aggiunge molto al precedente riferimento normativo, asserendo che per armi si intendono tutte quelle indicate all’art. 585 C.P., nonché le bombe o qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, e i gas asfissianti o accecanti.
L’art. 30 del T.U.L.P.S. dà a sua volta una definizione non lontana dalle precedenti. Per armi si intendono le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona; le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero i gas asfissianti o accecanti.
Il nostro ordinamento giuridico, come abbiamo già anticipato, non contempla tuttavia soltanto armi da sparo, da fuoco o, per così dire, esplodenti, bensì annovera anche le cosiddette “armi comuni non da sparo”, come meglio specificato dall’art. 4 della già nota L. 110/1975. Segnatamente, tale riferimento normativo contempla tra esse armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione, ai quali si aggiungono anche bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti aoffendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona.
Infine possiamo ancora annoverare nella nostra tassonomia delle armi anche le armi antiche, ossia quelle ad avancarica e quelle fabbricate prima del 1890; le armi artistiche, che possiedono un particolare pregio estetico per la loro fattura originale o che provengono da artefici noti; le armi rare, i pezzi unici o che possiedono pochissimi esemplari; le armi storiche, legate a un evento, un’epoca storica o a personaggi di rilevanza storica.
A cura della Dott.ssa Eleonora Corrente
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