Il Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 213 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851,che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio" (Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2023) che introduce delle modifiche alla disciplina della gestione dei rifiuti modificando la Parte IV del D.lgs. 152/2006, entra in vigore il 16 giugno 2023.
Si riportano le principali novità introdotte dal decreto che sono di interesse per i CONCORSI IN POLIZIA LOCALE:
Il decreto modifica alcune definizioni (art. 183), apportando integrazioni alle definizioni di rifiuto urbano aggiungendo quella di rifiuti accidentalmente pescati ed integrando la classificazione di rifiuti speciali indicando i “rifiuti da costruzione e demolizione prodotti nell’ambito di attività d’impresa";
Le definizioni sono ciò che maggiormente viene chiesto in sede concorsuale unitamente all'apparato sanzionatorio.
Sotto il profilo sanzionatorio la più importante novità è che è stato modificato il comma 1 dell’articolo 255 (Abbandono di rifiuti) del D. Lgs. 152/2006, prevedendo la trasformazione da illecito amministrativo a reato contravvenzionale la fattispecie di abbandono di rifiuti da parte del privato, ora punito con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro, aumentata fino al doppio se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi. Da illecito amministrativo dunque si è passati a un illecito penale, al pari di quanto accadeva con l'abbandono da parte dell'impresa. Il Decreto trasforma quindi la sanzione amministrativa da 300 a 3.000 euro alla previsione della pena dell’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Non cambia, invece la fattispecie prevista dall’art. 255.
Vi invitiamo quindi a modificare tali aspetti nei vostri appunti e nel libro di testo.
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