Nel novero delle attività di polizia giudiziaria, la perquisizionespesso rappresenta un passaggio importante al fine di mettere in pratica quanto previsto dall’art. 348 del Codice di Procedura Penale: “Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato (ex art. 347 C.P.P.), la polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nell’articolo 55 raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole.” La perquisizione è infatti un atto tipico della polizia giudiziaria, che essa può compiere di iniziativa o su delega del Pubblico Ministero, nonché un atto di investigazione diretta, ossia che si compie direttamente sullepersone e/o sulle cose.
La perquisizione è, nei fatti, un’operazione di ricerca del corpo del reato o di cose pertinenti al reato, quali fonti di prova, che si esplica in un’ingerenza materiale nella sfera privata del soggetto, comprimendo e limitando alcune libertà costituzionali, le quali necessitano pertanto di opportune garanzie. Esse possono essere compiute su persone o luoghi, ossia possono essere perquisizioni personali o locali, tra le quali annoveriamo anche la perquisizione domiciliare (nel privato domicilio e nelle sue pertinenze).
La perquisizione di polizia giudiziaria trova i suoi fondamenti normativi negli artt. 247 C.P.P. e seguenti, nei quali si rappresenta la disciplina generale dell’atto, nonché nell’art. 352 C.P.P.
Diamo ora alcuni riferimenti procedurali.
Innanzitutto la perquisizione di polizia giudiziaria può essere svolta di iniziativa della polizia giudiziaria, solo in caso di flagranza di reato o di evasione: al di fuori di queste eventualità, sarà indispensabile che il Pubblico Ministero disponga la perquisizione con apposito decreto (notificato e consegnato in copia al soggetto destinatario della stessa). La ratio del distinguo operato dalla norma risiede nel fatto che in caso di flagranza è presumibile pensare che il soggetto autore di reato detenga ancorasu di sé, o nei locali nella sua materiale disponibilità, il corpo del reato o cose o tracce a esso pertinenti (con il rischio di dispersione od occultamento) e che al contempo il P.M. non abbia ancora assunto la direzione delle indagini.
Come accennato in precedenza, la disciplina generale della perquisizione di polizia giudiziaria è enunciata dagli artt. 247 C.P.P. e ss., i cui principali caratteri possono essere, per praticità, riassumibili per punti:
• in caso di ricerca di uno specifico oggetto si deve fare preventiva richiesta al soggetto di consegnarla spontaneamente prima dell’inizio della perquisizione;
• la perquisizione deve essere eseguita nel rispetto della dignità e del pudore della persona a essa sottoposta, ossia non deve essere denudata in luoghi pubblici, esposta allo sguardo dei più, nonché è preferibile che la esegua persona dello stesso sesso;
• vi sono delle limitazioni orarie alla sua esecuzione, tuttavia derogabili in caso di urgenza, in quanto si tratta in ogni caso di un atto non programmato;
• può essere previsto che nessuno si allontani prima del termine delle operazioni;
• chiunque si rechi presso il luogo in cui si sta svolgendo la perquisizione può essere sottoposto al medesimo atto sulla sua persona.
Corre inoltre obbligo ricordare che la perquisizione è un atto garantito, pertanto il soggetto a essa sottoposto deve essere informato della sua facoltà di farsi assistere da difensore o persona di fiducia, senza necessità che ne sia avvisato o che sia presente sul posto; che è necessario redigere apposito verbale delle operazioni compiute; nonché che di quanto eseguito sarà obbligatorio trasmetterne documentazione entro 48 ore al Pubblico Ministero per la convalida.
A tal proposito è naturale compiere un logico collegamento con un altro degli atti propri della polizia giudiziaria, nel qual caso la perquisizione eseguita abbia esito positivo, ovvero il sequestro giudiziario probatorio (disciplina: artt. 253 C.P.P. e ss.), in quanto avendo reperito l’oggetto della ricerca, esso dovrà essere rinvenuto e, con apposito e separato atto, trattenuto.
Infine, dovendosi la procedura penale adeguare all’evolversi e all’avanzare della tecnologia, nonché dei crimini a essa correlati, si configura la possibilità di effettuare anche una perquisizione di sistemi informatici: in questo caso gli ufficiali di polizia giudiziaria si adoperano al fine di assicurare la conservazione e la non manomissione dei dati presenti sul dispositivo elettronicointeressato, in caso di sospetto di presenza di tracce pertinenti al reato.
Vi sono inoltre delle fattispecie di perquisizione non disciplinate dal codice di procedura penale, bensì da leggi speciali. A tal proposito entra in gioco la qualifica di polizia di sicurezza che spesso, tuttavia, una volta che si espleta nelle tipologie di perquisizioni a essa attribuite, si conclude con un’attività di polizia giudiziaria. In questo modo possiamo vedere come la funzione preventiva rappresentata dalla qualifica di pubblica sicurezza si eserciti comunque con un fine ultimo di repressione, tipico della polizia giudiziaria.
La prima di suddette fattispecie è disciplinata dall’art. 41 del T.U.L.P.S.: essa rappresenta una particolare tipologia di perquisizione locale che può essere compiuta da ufficiali e agenti di p.g., allorquando ricevano notizia, anche anonima, di un sospetto di detenzione illecita di armi, munizioni ed esplosivi.Laddove l’epilogo della perquisizione (di locale pubblico o privato) sia positivo la p.g. operante procede al sequestro. Per quanto riguarda gli adempimenti procedurali si rimanda alla disciplina della perquisizione di polizia giudiziaria: 48 ore per la trasmissione al P.M., nonché obbligo di ottemperare alle garanzie difensive previste (facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia se prontamente reperibile).
Vi è in seguito la perquisizione ex art. 4 L. 152/1975: in caso di necessità e urgenza che rendono inattuabile un tempestivo provvedimento dell’autorità giudiziaria, gli ufficiali e gli agenti di p.g., nell’espletamento di operazioni di polizia, possono procedere non soltanto all’identificazione, bensì anche all’immediata perquisizione sul posto, per accertare un’eventuale detenzione di armi, esplosivi o strumenti effrazione. Ciò è reso possibile dalla contingenza in essere che deve apparire agli operanti nonlegittimamente giustificabile, tanto da instillare in loro un sospetto di un eventuale reato imminente o in corso. Anche in questo caso gli adempimenti procedurali sono analoghi alla disciplina della perquisizione di polizia giudiziaria.
Altra casistica è rappresentata dalla perquisizione ex art. 103 del D.P.R. 309/1990 che si inserisce nella disciplina del contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, secondo la quale gli ufficiali e gli agenti di p.g. “possono procedere in ogni luogo al controllo e all’ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali quando hanno fondato motivo di ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope”. Di tale attività vanno redatti opportuni atti ai fini della documentazione. Si precisa inoltre che nel caso ricorrano motivi di necessità e urgenza, i soli ufficiali di p.g. possono procedere alla perquisizione dandone in seguito nota al P.M. entro e non oltre 48 ore per la convalida.
Un’ultima fattispecie è rappresentata dalla perquisizione ex art. 25bis L. 356/1992 che prevede, per i soli ufficiali di p.g., la possibilità di effettuare “perquisizioni locali di interi edifici o di blocchi di edifici dove abbiano fondato motivo di ritenere che si trovino armi, munizioni o esplosivi ovvero che sia rifugiato un latitante o un evaso in relazione a taluno dei delitti indicati nell’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.”Delle operazioni compiute va notiziato il P.M. immediatamente, e comunque entro 12 ore, il quale procederà, in congruità alle disposizioni di legge, alla convalida.
A proposito dell’argomento trattato, introduciamo le ultime novità normative relative alla tutela di alcune garanzie costituzionali, tra le quali è ricompresa anche la disciplina delle perquisizioni che, ripetiamo, rappresentano un atto garantito.
Il 27 settembre 2021 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la L. 134/2021 recante la “Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”, la quale contiene le deleghe al Governo per la riforma della giustizia, nonché per migliorare l’efficienza del processo penale. La legge contiene le linee guida generali per la realizzazione di una riforma puntuale del Codice Penale, del Codice di Procedura Penale, così come di varie altre leggi speciali.Da tali premesse prende le mosse il decreto legislativo, cosiddetta“Riforma Cartabia” (la cui entrata in vigore sembra essere stata nuovamente rinviata al 30/12/2022), il quale novella anche la disciplina in materia di perquisizione, a seguito di un vuoto di tutela dell’ordinamento italiano censurato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Nello specifico suddetta riforma introdurrebbe l’opposizione al decreto di perquisizione emesso dal Pubblico Ministero. L’articolo in questione introduce la possibilità per l’indagato, verso cui sia stata compiuta una perquisizione cui non sia seguito sequestro, (contro il quale è attualmente possibileproporre il riesame ex art. 257 C.P.P.) di proporre, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento o dalla data in cui questi ne ha avuto conoscenza, opposizione avversa al decreto di perquisizione emesso dal Pubblico Ministero. Tale opposizione potrà essere accolta dal giudice qualora accerti che la perquisizione sia stata effettuata fuori dai casi previsti dalla legge.
A cura della Dott.ssa Eleonora Corrente
Per ulteriori spunti :
https://edizioni.simone.it/libri/compendio-di-polizia-giudiziaria/ di L. Giovarelli
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