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La revisione dei veicoli: impariamo obblighi e sanzioni!

Analizziamo oggi un altro degli obblighi imposti dalla legge all’automobilista (o a qualsiasi altro conducente di un veicolo a motore) che utilizzi abitualmente la sua autovettura: la revisione auto.

La revisione è un controllo periodico, i cui tempi sono stabiliti dalla legge, del proprio veicolo a motore cui corre obbligo ottemperare, al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità degli automobilisti.

Ma quali sono i principali elementi oggetto di controllo nel corso della revisione periodica?

Sostanzialmente si tratta di quei dispositivi in dotazione al veicolo che necessitano di una corretta manutenzione e cura nel tempo e sono piuttosto numerosi: i sistemi frenanti e il freno a mano, le ruote e il grado di deterioramento degli pneumatici, le cinture di sicurezza, gli airbag, il corretto funzionamento dell’apertura delle portiere, i cristalli, gli specchietti retrovisori, i dispositivi di illuminazione, oltre a vari altri elementi costitutivi del veicolo.

La revisione, per essere superata, deve restituire esito positivo. A quel punto viene prodotta dal centro revisioni autorizzato una pecetta adesiva applicata direttamente sulla carta di circolazione del veicolo revisionato.

Le disposizioni sull’obbligo di revisione e sulle tempistiche da rispettare sono reperibili all’art. 80 del Codice della Strada.

Nella fattispecie «Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo» (art. 80 c. 3 C.d.S.) la revisione va effettuata entro 4 anni dalla prima immatricolazione e in seguito ogni 2 anni.

Esistono tuttavia alcuni veicoli che per la loro particolare destinazione d’uso e per la frequenza di utilizzo necessitano di essere sottoposte a revisione con cadenza annuale (art. 80 c. 4 C.d.S.) e si tratta dei veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a 9 compreso quello del conducente, degli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, dei rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, dei taxi, delle autoambulanze, dei veicoli adibiti a noleggio con conducente e dei veicoli atipici.

Cosa succede se, durante un controllo di polizia stradale, viene fermato un veicolo che non ha ottemperato agli obblighi di revisione?

Il veicolo in questione incorre nell’illecito amministrativo illustrato dal c. 14 del già menzionato art. 80 C.d.S., ossia in una sanzione pecuniaria (limiti edittali da 173,00 E. a 694,00 E.), nonché nell’annotazione sul documento di circolazione del veicolo (non trattenuto dall’organo accertatore) circa la sospensione dalla circolazione del veicolo in questione fino a opportuno superamento, con esito regolare, della prescritta revisione periodica.

Nel qual caso la revisione fosse stata ripetutamente omessa, ossia per più di una volta (ad es. un’autovettura che, dopo la prima revisione effettuata dopo 4 anni dall’immatricolazione, non effettui la revisione per ulteriori 4 anni, omettendo di sottoporre pertanto il veicolo a revisione per due volte), la sanzione pecuniaria di cui sopra è raddoppiata.

Esiste un’ulteriore casistica possibile, ossia che un soggetto in condotta di un veicolo sprovvisto della prescritta revisione periodica venga fermato per ben due volte da un organo di polizia stradale, senza nel frattempo aver ottemperato all’obbligo di revisione (che, se con esito regolare, “svincola” il veicolo dalla sospensione dalla circolazione stradale). In quel caso si incorre non soltanto in una sanzione pecuniaria più “salata” (limiti edittali da 1.998,00 E. a 7.993,00 E.), bensì anche nel fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni (questa volta l’organo accertatore ne trattiene la carta di circolazione), nel corso del quale il soggetto nominato custode, ai sensi dell’art. 214 C.d.S., deve provvedere a far cessare immediatamente dalla circolazione suddetto veicolo e custodirlo in luogo di cui abbia la disponibilità o in alternativa, a proprie spese, in un luogo non soggetto a pubblico passaggio.


A cura della Dott.ssa Eleonora Corrente


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