top of page
9168c8ab-ba4c-4718-8332-b26ca5c7cb5d.JPG

Corso di preparazione online per concorsi in Polizia Locale
Aggiornato SETTEMBRE 2024

Logo di Entra in Polizia Locale

Unisciti al nostro gruppo Facebook gratuito !

La circolazione di prova dei veicoli a motore



Per la nostra legislazione esiste la possibilità di porre in circolazione i veicoli a motore, anche in assenza di carta di circolazione, con lo scopo di realizzare prove tecnico-costruttive, dimostrazioni, collaudi o trasferimenti, nonché per ragioni di vendita o allestimento.

La normativa di riferimento in questo caso non è soltanto il Codice della Strada, nella fattispecie ll’art. 98, ma anche il D.P.R. 474/2001, il quale ha in parte abrogato il summenzionato articolo del C.d.S.

La circolazione di prova è consentita attraverso l’utilizzo di una cosiddetta “targa prova”, che si presenta di forma quadrata, su fondo bianco, con 7 caratteri alfanumerici di colore nero e tra il 2° e il 3° è raffigurata una P di dimensioni ridotte.


Una targa prova può essere rilasciata soltanto ad alcune categorie di soggetti, precisamente individuati dalla legge:

  • i costruttori di veicoli a motore e di rimorchi, nonché i concessionari e i commercianti di suddetti veicoli;

  • i costruttori di dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e dei rimorchi;

  • i costruttori di carrozzerie e pneumatici;

  • gli esercenti di officine di riparazione.

La targa prova non è sufficiente, tuttavia, a consentire da sola la circolazione di prova di un veicolo. Necessita infatti di essere accompagnata da precisa documentazione.


Prima di tutto, è necessaria un’autorizzazione, la cui validità è annuale ed è intestata a un soggetto titolare, il quale deve essere a bordo del veicolo sul quale è esposta la targa prova, che va esibita nella parte posteriore del veicolo. Diversamente, è possibile, con un’apposita delega, individuare alcuni soggetti ulteriori autorizzati alla conduzione dei veicoli sui quali viene esposta la targa prova.


La legge specifica inoltre che la targa prova può essere utilizzata solo su un veicolo per volta.


Insieme all’autorizzazione è necessaria una polizza assicurativa RCA, il cui certificato contenga i dati della targa prova esposta, al fine di garantire copertura assicurativa allo stesso e agli eventuali danni da esso cagionati.



Soggette a sanzione sono le seguenti fattispecie:

  • la circolazione di prova con un veicolo adibito a uso diverso da quello stabilito dall’autorizzazione;

  • la mancata esposizione della targa prova;

  • la circolazione di prova effettuata da persona diversa dal titolare o da persona appositamente delegata;

  • le non conformità documentali;

  • l’omessa denuncia di smarrimento o sottrazione della targa.

Una delle tematiche, relative alla circolazione di prova più dibattute dalla giurisprudenza concerne l’autorizzazione o meno all’utilizzo e all’esposizione della targa prova su veicoli già immatricolati, oppure l’obbligo di utilizzo della stessa solo su veicoli non immatricolati.

Il decreto-legge n. 121/2021, convertito nella legge n. 156/2021, ha sancito la possibilità di utilizzo della targa prova non soltanto sui veicoli ancora sprovvisti di immatricolazione, ma anche su veicoli che possiedono già la carta di circolazione, nonostante fino a un anno prima la Corte di Cassazione si fosse pronunciata negativamente rispetto a questa possibilità, asserendo che non potesse essere annoverata nella fattispecie della circolazione di prova quella di veicoli già immatricolati.

Il cosiddetto “decreto Infrastrutture” dispone inoltre la deroga avuto riguardo agli obblighi di revisione per i veicoli già immatricolati, se utilizzati per la circolazione di prova, così come prevede la necessità di essere muniti della prescritta copertura assicurativa RCA.

83 visualizzazioni0 commenti

留言


bottom of page