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L’uso del cellulare (e non solo…) durante la marcia…. Precetti e apparato sanzionatorio.

Uno dei Titoli del nostro Codice della Strada e' dedicato alle norme di comportamento, ossia le regole che disciplinano e dettagliano la giusta condotta da mantenere durante la guida di un veicolo.



Una tra le più note norme di comportamento e' quella che vieta l’utilizzo del telefono cellulare durante la marcia, il cui impiego distrae il conducente dalla necessaria concentrazione alla guida e lo espone al pericolo di incidenti stradali.


Ma facciamo un po' chiarezza.

L’articolo del Codice della Strada che disciplina l’utilizzo degli apparecchi radiotelefonici e assimilati (ossia anche smartphone e tablet) durante la marcia è il 173, più precisamente al comma 2, il quale ne vieta espressamente l’utilizzo, come già specificato,durante la marcia, laddove tale gesto comporti anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante.

La ratio della norma è pertanto facilmente comprensibile: è necessario mantenere salda la presa sul volante,che a sua volta permette di mantenere il pieno controllo del veicolo.

Attenzione! La norma non specifica che il divieto sia unicamente rivolto a coloro che conducono un veicolo a motore.


Rivolgendosi essa genericamente al “conducente”, non opera alcuna discriminazione tra veicoli, e pertanto è da intendersi rivolta a qualsiasi tipologia di veicolo, inclusi, ad esempio, i velocipedi nonché gli ormai diffusi monopattini elettrici.


L’art. 173 c. 2 C.d.S. aggiunge però qualcosa che ci permette di avere un quadro più completo sull’intenzione del legislatore: mentre è espressamente vietato l’impiego delle mani per avere una conversazione telefonica, è tuttavia consentito l’utilizzo di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare, purché sia preservata la capacità uditiva del conducente in entrambe le orecchie.


In questo caso ciò che la norma intende salvaguardare è la capacità del conducente di udire i rumori esterni, ossia quelli provenienti dall’ambiente circostante, dalla strada.

Allo stesso modo, è vietato dal medesimo comma anche l’utilizzo di cuffie sonore, le quali possono infatti provocare l’isolamento acustico del conducente, creando pericolo e distrazione.

L’utilizzo delle stesse è consentito solo nel qual caso sia impegnata solo una delle due orecchie, lasciando l’altra libera di udire i rumori e i suoni provenienti dall’ambiente esterno.


Come si sarà potuto notare, dell’articolo in discorso si è preso finora in esame il solo comma 2. Vi è tuttavia un precedente comma che regolamenta il comportamento da tenere per coloro ai quali, in sede di rilascio o di rinnovo di patente, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche a mezzo di lenti o di altri apparecchi: essi hanno infatti l’obbligo di farne uso durante la guida.

Per coloro i quali svolgono un controllo di polizia stradale tale obbligo è verificabile a mezzo dei cosiddetti “codici armonizzati”(spesso presenti sul retro delle patenti in formato card), ossia dei codici che identificano la tipologia di obbligo, limitazione o restrizione cui è soggetto il titolare della patente di guida o di cui il veicolo deve essere munito. Prendono il nome di “codici armonizzati” poiché sono analoghi in tutti i paesi europei, in quanto sono stati introdotti da una direttiva della Commissione n. 2000/56/CE, a seguito di modifica di una precedente direttiva del Consiglio.


L'apparato sanzionatorio a corredo dell’articolo sancisce un differente “trattamento” delle due norme di comportamento: chi non ottempera al primo comma è soggetto al pagamento di una sanzione pecuniaria da € 83,00 a € 332,00; coloro i quali invece violino le disposizioni di cui al comma 2 sono soggetti al pagamento di una somma da € 165,00 a € 660,00, nonché alla sanzione accessoria della sospensione di patente in caso il trasgressore reiteri la medesima violazione nel biennio. In entrambi i casi è prevista la decurtazione di 5 punti dalla patente.


Contributo della Dott.ssa Eleonora Corrente


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