In qualità di automobilisti sappiamo che ogni anno siamo tenuti a stipulare una polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi che “copra” l’automobile o qualsiasi altro veicolo a motore che utilizziamo abitualmente dai danni causati involontariamente dal veicolo stesso, secondo i vincoli stabiliti dal contratto stipulato con la compagnia assicuratrice cui ci rivolgiamo.
Tuttavia, dal punto di vista dell’Agente di Polizia Locale, quali sono gli articoli del Codice della Strada che regolamentano questa materia?
Innanzitutto, ai sensi dell’art. 180 c. 1 C.d.S., il conducente di un veicolo a motore è tenuto a portare con sé, insieme alla patente di guida, o eventualmente all’autorizzazione per l’esercitazione alla guida, nonché alla carta di circolazione del mezzo, anche il certificato di assicurazione obbligatoria. Pertanto quest’ultimorisulta essere tra i documenti necessariamente richiesti a coloro che vengono fermati per un normale controllo di Polizia Stradale.
Una delle ragioni più importanti legate al possesso durante la guida del certificato assicurativo si concretizza, ad esempio, in caso di sinistro stradale: in qualità di persone coinvolte in un incidente abbiamo l’obbligo di fornire alla controparte le nostre generalità, così come tutte le informazioni utili ai fini risarcitori, vale a dire gli estremi della nostra polizza assicurativa (compagnia assicuratrice, scadenza, numero di polizza, ecc.), come sancito dall’art. 189 C.d.S.
Ma cosa succede se durante un controllo di Polizia Stradalefermiamo un veicolo sprovvisto della prescritta assicurazione obbligatoria di responsabilità civile verso terzi?
Si incorre nella violazione di cui all’art. 193 c. 2 C.d.S., ai sensi del quale chiunque circoli con un veicolo a motore sprovvisto della copertura assicurativa è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria (limiti edittali da 866,00 E. a 3.464,00 E.), nonché al sequestro amministrativo del veicolo ai fini della confisca, come stabilito dall’art. 213 C.d.S., con apposito verbale.
Allo stesso modo, il conducente è tenuto a trasportare il veicolo a proprie spese (generalmente mediante l’utilizzo di appositi carro-attrezzi) presso un luogo di custodia da lui individuato, purché non soggetto a pubblico passaggio.
La peculiarità che riguarda il sequestro amministrativo al quale viene sottoposto il veicolo che circoli sprovvisto della prescritta copertura assicurativa è la sua “reversibilità”: dietro pagamento della somma indicata nel verbale di contestazione e del premio assicurativo pari ad almeno sei mesi di validità, è possibile richiedere il dissequestro del veicolo e la riconsegna della carta di circolazione del mezzo, trattenuta dall’organo accertatore in sede di contestazione dell’illecito amministrativo.
Nel caso in cui invece il trasgressore non provveda entro 60 giornia quanto indicato sopra, e non opponga ricorso, il verbale di contestazione redatto dall’agente accertatore costituisce titolo esecutivo per la confisca del veicolo.
Esiste comunque la possibilità per il trasgressore di non “sborsare” l’intero ammontare del verbale, nel caso in cui si ritrovi in determinate fattispecie.
L’importo totale del verbale è ridotto della metà sia nel caso in cui la copertura assicurativa sia resa operante nei quindici giorni successivi al termine della scadenza della copertura assicurativa(considerando la “tolleranza” prevista dall’art. 1901 del C.C. che sancisce che l’assicurazione non rinnovata rimane valida fino alla mezzanotte del 15esimo giorno dalla scadenza), sia nel caso in cui il trasgressore esprima la volontà di procedere alla demolizione del veicolo, entro trenta giorni dalla contestazione dell’illecito.
A cura della
Dott.ssa Eleonora Corrente
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